In questi giorni si discute molto, nel nostro ambiente, della regolamentazione dell’attività di lobbying in via di approvazione dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati su iniziativa della vice presidente Marina Sereni.
A scanso di qualsiasi equivoco premetto che sono favorevole alla normativa.
Alcune considerazioni più nel dettaglio dopo aver letto il testo.
La prima: il registro si applica ovviamente alla sola Camera dei Deputati. Una volta approvato avremo ben tre registri (con altrettante normative applicative) solo per il processo decisionale statale: il registro del Ministero delle Politiche Agricole, quello del Ministero per lo Sviluppo Economico e quello della Camera dei Deputati. La frammentazione normativa e la proliferazione dei registri rende più difficoltoso il raggiungimento di quello che dovrebbe essere il vero obiettivo di qualsiasi normativa sui gruppi d’interesse: la trasparenza.
Seconda considerazione: l’impianto normativo ha un’impostazione abbastanza “vecchiotta” dal momento che è incentrata sulla regolamentazione dell’accesso ai Palazzi. Come se l’attività di lobby si esaurisse nell’incontro con parlamentari. Questo semmai poteva andare bene venti anni fa, ma ormai il nostro lavoro è molto più ampio: la fase di contatto è solo un aspetto del processo di influenzamento del sistema politico istituzionale.
Terza: revolving door. Che consiste nel prevedere un periodo di decantazione tra la cessazione da un carica pubblica e l’assunzione di un ruolo di rappresentanza di interessi. Su questo aspetto possiamo riscontrare una certa “timidezza” del nuovo regolamento. Si prevede, infatti, un divieto solo per un periodo di un anno e solo per i membri del Governo e gli ex Parlamentari. Due categorie rilevanti ma non esclusive per quanto riguarda potenziali conflitti d’interesse. Si pensi al riguardo ai membri di staff di un Ministro. In altre bozze normative il periodo è di almeno due anni, la stessa cosa in Europa.
Quarta: tesserini per accedere ai palazzi della Camera. Si prevede il limite di due per persona giuridica. Capisco che l’obiettivo sia limitare l’affluenza e quindi un “tetto” massimo debba essere fissato. Ma per un società di consulenza, che ha diversi gruppi di lavoro basati sulla competenza su temi e settori specifici, il limite di due tesserini è assolutamente ridicolo.
Quinta e ultima considerazione. Il Regolamento prevede che per essere iscritti al registro si debba dichiarare l’assenza di condanne nell’ultimo decennio per reati contro la PA, la fede pubblica o il patrimonio. Su questo punto, per alcuni tipi di reati rientranti nelle categorie elencate, io sarei stato anche più severo. Prevedendo il divieto assoluto.
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