Dopo l’approvazione alla Camera del disegno di legge sull’anti corruzione è finalmente arrivata un’opportuna precisazione dal Ministro della Giustizia Paola Severino:
Il governo si è impegnato, e me ne compiaccio, un ordine del giorno. La prima è definire quale sia l’attività di lobbying e cosa sia invece traffico di influenze. Bisogna definire ciò che è lecito, il lobbying è lecito nella maggior parte dei paesi avanzati e non vorrei che l’Italia si dotasse di una legislazione deteriore. E’ illecito un indebito pagamento per una indebita influenza.
Il tema è molto caldo nella nostra comunità di lobbisti.
Tutto nasce dal reato di “traffico di influenze illecite” introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento.
Questo è il testo definitivo dell’articolo:
Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Come si può comprendere l’articolo è molto vago, nonostante alcune modifiche al testo apportate nel corso della discussione.
Il rischio che, affidando ai singoli giudici l’interpretazione della norma, si possa far ricadere nella sua applicazione anche la legittima attività di lobbying.
Per questo le dichiarazioni del Ministro Severino sono quanto meno necessarie.
Sollecitate dall’approvazione di due ordini del giorno.
Il primo a firma Moroni:
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
in particolare, l’articolo 13, alla lettera r), introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato, il traffico di influenze illecite;
il nuovo articolo 346-bis del codice penale, infatti, punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio»;
anche nel corso dell’esame del provvedimento nelle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera è stato segnalato un rischio di eccessiva genericità nella tipizzazione del nuovo reato;
al fine di introdurre maggiori elementi di chiarezza per qualificare con più concretezza la «mediazione illecita», diventa quanto mai urgente e necessario procedere, in tempi rapidi, all’approvazione di una disciplina legislativa recante un pieno riconoscimento e una puntuale regolamentazione dell’attività di lobbying, in modo da allineare finalmente l’Italia alla maggior parte dei Paesi europei e garantire così la massima trasparenza e la correttezza dell’attività politica, legislativa ed amministrativa, nonché una ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici,impegna il Governo
ad attivarsi tempestivamente al fine di adottare provvedimenti normativi volti ad introdurre una disciplina ampia ed organica dell’attività di lobbying e di relazioni istituzionali, fissando requisiti certi ed affidabili per il suo esercizio, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, partecipazione, parità di trattamento e pluralismo economico, sociale e culturale.
9/4434-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Moroni, Della Vedova, Bocchino, Menia, Briguglio, Giorgio Conte, Patarino, Barbaro, Consolo, Di Biagio,Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Muro, Paglia, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in ordine alla trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni, principio inscindibile dalla prevenzione e repressione dell’illegalità e della corruzione nella pubblica amministrazione;
il massimo grado possibile di trasparenza nelle relazioni fra l’opinione pubblica, gli interessi privati, e la politica che rappresenta gli interessi generali è imprescindibile, ma il nostro Paese si distingue da molti altri paesi, europei e non, per l’assenza di una disciplina che delinei i margini legittimi di una possibile relazione tra il pubblico e il privato, con ciò sottraendola alla trasparenza e alimentandone la visione convenzionale, tutta nostrana, quale pratica corruttrice volta ad ottenere privilegi attraverso scambi di favori;
a sua volta, il supposto legame tra l’attività cosiddetta di lobbying e la corruzione sembra aver funzionato quale deterrente ad una regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi che, nelle società complesse quali quelle contemporanea andrebbe, al contrario, guardata come una forma di partecipazione democratica, da sottoporre a regole che la rendano cristallina;
occorre che sia affermata una logica di trasparenza a base dell’attività di lobbying posta in essere dai gruppi di interesse, al fine di favorire un maggior controllo sull’iter di formazione del processo decisionale, con ciò contribuendo ad eliminare gli effetti distorsivi tipici di quella attività di lobbying svolta in una «zona grigia»,impegna il Governo
ad assumere, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, finalizzate all’introduzione di disposizioni e regole chiare e certe in ordine alla definizione e alla regolamentazione delle attività lobbistiche, in particolare attraverso la creazione di un Registro pubblico consultabile on line cui gli operatori debbano iscriversi ed un codice di condotta per l’esplicazione delle loro attività.
9/4434-A/18. Cimadoro, Evangelisti, Paladini.
Un intervento normativo dunque da parte dell’esecutivo per disciplinare in modo esaustivo l’attività di lobbying diventa a questo punto, quanto mai necessario.
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