Alla fine ce l’hanno fatta.
Ieri sera la Giunta del regolamento della Camera dei Deputati ha provato la normativa interna che regola l’attività di rappresentanza degli interessi.
Il testo del regolamento è qui.
Qualche dettaglio e considerazione.
Il registro si applica a persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi.
Che consiste in
ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.
La definizione è sostanzialmente corretta.
Importante poi che non si faccia distinzione tra interessi rappresentati (pubblici, privati, economici, sociali, ecc.).
Tutti gli interessi sono (e quindi devono essere posti) sullo stesso piano.
Mi sfugge invece il motivo per cui sono escluse le audizioni parlamentari. Che, al contrario, rappresentano uno dei tanti strumenti del lobbying.
Sui requisiti di iscrizione nessuna considerazione particolare. Se non quella relativa alla previsione di un anno di moratoria per chi è stato parlamentare o ha ricoperto incarichi di governo.
A mio avviso, il termine dovrebbe essere almeno di due anni e la definizione di “incarichi di governo” molto più stringente.
Comunque bene.
Una riflessione a parte meritano le sanzioni.
Che sono previste senza contraddittorio (cosa grave dal momento che si dovrebbe sempre dare la possibilità di difendersi).
Ma, soprattutto, si applicano solo agli iscritti al registro, dal momento che si parla di sospensione e cancellazione.
E cosa succede per chi non si iscrive?
Solo la “sanzione morale” dell’eventuale segnalazione sul sito della Camera, come sembrerebbe dalla lettura del testo?
Ovviamente sarebbe troppo poco.
Uno spazio per colmare questa lacuna si potrebbe dedurre da un passaggio contenuto nell’articolo 3.
Le ulteriori disposizioni relative all’iscrizione e alla tenuta del registro nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro e all’eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l’esplicazione della loro attività sono stabilite dall’Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera
Insomma molte luci e qualche ombra.
Si tratta di un passo avanti, non banale, per il riconoscimento della nostra professione.
Ancora parziale, però.
Manca una legislazione quadro. In assenza della quale il rischio, come più volte sottolineato, è che vi sia una proliferazione indiscriminata di normative e di registri: paradossalmente una per ogni Ministero, per ogni Autorità indipendente, per ogni Giunta o assemblea regionale, ecc.).
A scapito delle strutture di lobbying come la nostra o delle società o associazioni , o ong, che rappresentano i propri interessi presso una molteplicità di decisori pubblici diversi.
E, conseguentemente, della trasparenza del processo decisionale.
Ricostruire infatti il quadro degli interessi attivi nel nostro Paesi diventerebbe difficile come comporre uno di quei puzzle di 10 mila pezzi tratti da quadri di pittori fiamminghi.
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