Questa settimana è cominciato l’iter di un nuovo progetto di legge regionale sulla regolamentazione del lobbying.
La Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale del Veneto ha, infatti, avviato un ciclo di audizioni a cui hanno partecipato la FERPI (il nostro delegato regionale Filippo Nani) e l’Associazione Il Chiostro.
Il testo del PDL, presentato dal Consigliere Franco Bonfante (PD), presenta alcuni aspetti interessanti.
Innanzi tutto nella relazione si evidenzia il ruolo positivo del lobbying quale
punto di connessione, dove il soggetto politico viene informato sulle dinamiche, sulla complessità e sui problemi a cui certe tematiche ed azioni istituzionali sono sensibili.
E ancora:
Occorre offrire la possibilità a tutti i gruppi sociali di rappresentare i propri interessi su di un piano di parità con chi, essendo dotato di strutture adeguate, ottiene di fatto un canale privilegiato di confronto e quindi può concretamente esercitare le opportune pressioni a tutela dei propri interessi.
Dal punto di vista delle premesse non possiamo che condividere.
Se andiamo a leggere più nel dettaglio l’articolato, qualche perplessità sorge spontanea.
1) Il PDL prevede l’istituzione di due registri: uno per chi svolge attività di lobbying nei confronti del Consiglio, l’altro per chi la svolge verso la Giunta.
Due registri per una sola Regione ci sembrano francamente troppi.
2) Tra i soggetti che NON possono iscriversi ai registri (e qui la terminologia ci risulta poco chiara. Chi non è iscritto NON può fare attività di lobbying oppure è sottratto alle regole della legge???) vi sono, tra gli altri:
a) i dirigenti dei sindacati e delle associazioni di categoria a vocazione generale;
b) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell’interesse di Stati esteri;
c) i rappresentanti di enti ecclesiastici e di confessioni religiose in relazione alle attività svolte per conto e nell’interesse di tali enti e confessioni.
Su questo aspetto il testo necessita di un approfondimento.
Sui sindacati e associazioni di categoria ripeto quanto già affermato più volte. Se l’attività di relazioni con le istituzioni rientra nell’ambito della contrattazione collettiva oppure non è collegata a particolari specifici strumenti normativi, siamo al di fuori dell’attività di lobbying. Ma escludere a priori questi soggetti dall’essere considerati titolari di interessi specifici è perlomeno arbitrario.
Le stesse considerazioni valgono per le altre due categorie (ambasciatori/diplomatici di Stati esteri e rappresentanti di Enti ecclesiastici).
Meglio sarebbe prevedere l’obbligo di iscrizione al registro per tutti coloro che svolgono l’attività di lobbying, indipendentemente dalla “natura” e della qualificazione giuridica del soggetto portatore dell’interesse.
Per chi volesse il testo del PDL è qui.
Lascia un commento