Sfido chiunque, che non sia un addetto ai lavori, a fornire l’esegesi di questo emendamento al c.d. decreto legge Enti Locali, presentato dal Senatore Giorgio Santini ed approvato giovedì notte.
Pura poesia ermetica.
8.4000/4
SANTINI
All’emendamento 8.4000, dopo il comma 13-ter aggiungere i seguenti:
«13-quater. Al fine di consentire l’attuazione alle disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l’assegnazione della quota dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana è effettuata, fermo restando quanto disposto dal successivo comma. 2, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nell’importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 dello stesso articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l’anno 2014, l’attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 ”Agenzia Entrate – fondi di bilancio”.
13-quinquies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l’accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate, al fine di definire l’importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta regione all’entrata del bilancio dello Stato».
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