Sporco Lobbista – Il blog di Fabio Bistoncini

Pubblicato da Fabio Bistoncini il 16/12/2013 & archiviato in In evidenza, Lobbying

Google tax

La tanto invocata (o temuta, dipende dai punti di vista) tassazione delle imprese che operano sul web è stata inserita, durante il week end, nella legge di stabilità.

Con l’approvazione, in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, di due emendamenti a firma Partito Democratico.

Il primo:

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia mediante operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. »
1. 1702.(Nuova formulazione). Fanucci, Boccadutri, Carbone, Castricone, Covello, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Il secondo:

Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
119-bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d’impresa di cui all’articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
119-ter. L’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli.
1. 1643.(Nuova formulazione) Covello.

Non si parla solo di IVA, dunque, ma di tutta una serie di adempimenti fiscali resi possibili da una puntuale tracciabilità delle transazioni.

Ovviamente polemiche a non finire.

Forbes, ad esempio, ha definito la tassazione illegale in quanto in contrasto con la normativa europea.

Il nuovo regime è stato fortemente voluto dal Presidente della Commissione Bilancio Francesco Boccia, che da tempo si era più volte schierato a favore di una sua introduzione.

Al netto degli ideologismi mi sembra che la sede legislativa per la soluzione di questa annosa controversia dovrebbe essere quella Europea.

Proprio per la natura “liquida” del mercato e delle transazioni a cui fa riferimento che rende necessaria un’armonizzazione almeno a livello di Unione.

Ovviamente il tutto deve essere ancora confermato dall’Aula della Camera, e quindi cancellazioni e modifice sono ancora possibili.

Resta da vedere come reagiranno le aziende coinvolte: non solo Google ma anche Facebook, Amazon, ecc.

 

 

 

 

 

 

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